Statuto
STATUTO
ASSOCIAZIONE “CALIMA – Onlus”
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Costituzione, durata e sede
È costituita l’Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 denominata “Calima – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, di seguito semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “Associazione Calima – Onlus”.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 104, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo Settore”, utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l’acronimo Onlus sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all’inizio del periodo d’imposta successivo all’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Avveratasi la predetta condizione, l’Associazione assumerà nella propria denominazione e utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo ODV”.
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.
L’ Associazione avrà durata illimitata.
L’Associazione fissa la propria sede in Orzinuovi (BS).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.
ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.
L’Associazione, sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all’inizio del periodo d’imposta successivo all’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, persegue esclusivamente e senza scopo di lucro finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nel settore della beneficenza, dell’assistenza sociale e socio-sanitaria con particolare attenzione alle situazioni di disagio ed alla tutela del valore della vita umana a favore dei deboli e dei più indigenti, con divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
A decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, l’Associazione perseguirà, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:
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interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
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organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
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cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
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beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
In particolare l’Associazione si prefigge di:
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attivare azioni di sostegno verso i più deboli ed i bisognosi quali i servizi per l’adozione, anche internazionale, sempre secondo il principio di sussidiarietà, con supporto specifico alle famiglie;
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attuare progetti di sviluppo a favore di persone svantaggiate, anche attraverso programmi alimentari, socio-sanitari, educativi e ricreativi da realizzare sia a livello nazionale che internazionale;
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realizzare opere per la promozione umana, anche nei paesi in via di sviluppo onde favorire l’autosufficienza, nel rispetto dei legittimi diritti delle popolazioni più povere;
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conoscere e far conoscere la realtà della sofferenza dei più emarginati, nonché i valori culturali umani e religiosi degli altri popoli;
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collaborare con O.N.G., comunità e/o Enti italiani e stranieri per la realizzazione di progetti comuni;
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svolgere attività editoriali compresa la stampa di libri, giornali e di altro materiale utile alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
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svolgere attività di cultura e sensibilizzazione per la migliore diffusione e approfondimento degli scopi e dei fini associativi;
L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
TITOLO II. ADERENTI
ART. 3 – Ammissione
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati.
Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.
ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa, oltre che per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
ART. 5 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.
L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire ricorso avanti al tribunale di Brescia; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Tribunale.
ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie
I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
TITOLO III. ORGANI
ART. 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
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l’Assemblea degli aderenti;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente del Consiglio Direttivo;
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l’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.
ART. 8 – Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.
ART. 9 – Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, con avviso inoltrato almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione; in caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a tre giorni.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
ART. 10 – Assemblea ordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:
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l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
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la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
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nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell’Organo di controllo;
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nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
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la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
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l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
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l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
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l’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
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l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo;
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ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.
ART. 11 – Assemblea straordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:
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la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto
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lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
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la devoluzione del patrimonio;
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la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.
ART. 12 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente un Tesoriere e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni delle normativa vigente in materia.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire ricorso avanti al tribunale di Brescia entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della deliberazione di revoca è sospesa fino alla pronuncia del Tribunale.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
ART. 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
ART. 14 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
ART. 15 – Il Tesoriere del Consiglio Direttivo
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’ Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.
ART. 17 – L’Organo di controllo
L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.
L’Organo di controllo si compone di tre membri effettivi .
L’Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell’Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e, nei casi previsti dalla Legge, almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.
TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO
ARTICOLO 18 – Patrimonio
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
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quote associative;
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contributi degli aderenti;
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contributi pubblici e privati;
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rimborsi derivanti da convenzioni;
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donazioni e lasciti testamentari;
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rendite patrimoniali;
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entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
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rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale;
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entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
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entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
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entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
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ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione.
ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
ART. 20 – Bilancio
Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una breve relazione sull’andamento economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
ART. 21 – Avanzi di gestione
L’Associazione, sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all’inizio del periodo d’imposta successivo all’iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Parimenti, l’Associazione, sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all’inizio del periodo d’imposta successivo all’iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
Avverata la predetta condizione, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dovrà essere esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 2 dello Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.
Parimenti sarà vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori
L’Associazione tiene:
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il Registro dei Volontari;
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il Libro degli Associati;
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il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
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il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
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il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
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il Libro degli Inventari.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.
TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI
ART. 23 – Scioglimento
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo, sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo all’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre ONLUS le cui finalità siano assimilabili a quelle dell’Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 190.
Successivamente, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto, fermo restando il divieto di distribuirlo tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 24 – Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Tribunale di Brescia.
ART. 25 – Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.
ART. 26 – Clausole finali
Il presente statuto sostituisce integralmente il precedente adottato in data 11/01/2009 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Brescia 2 – ufficio di Orzinuovi – il 13/01/2009 al numero 227 volume 3.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.
Orzinuovi, 01/07/2019